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Novità in tema di titolarità effettiva

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Nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023, è stato pubblicato il Decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (il Provvedimento) che attesta l'operatività del Registro dei Titolari Effettivi come disposto dal D. Lgs. 231/2007 (il Decreto Antiriciclaggio) in attuazione delle direttive europee in materia di antiriciclaggio.

Il Provvedimento prevede che, dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, decorra il termine perentorio di 60 giorni per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva acquisite. Pertanto, tali comunicazioni dovranno essere effettuate alle competenti Camere di Commercio entro l'11 dicembre 2023 (si è a conoscenza di una proposta di rinvio di tale scadenza al 6 febbraio 2024, ma ad oggi nessuna conferma è giunta).

Successivamente al via libera dell'operatività del Registro dei Titolari Effettivi, in data 21 novembre 2023 il Ministero dell'Economia (MEF), Banca d’Italia (BdI) e l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) hanno pubblicato alcune FAQ in materia di Titolarità Effettiva e Registro Titolari Effettivi (le FAQ TE), con lo scopo di chiarire alcune aree grigie in materia.

Le FAQ relative alla Titolarità Effettiva e al Registro dei Titolari Effettivi

Le FAQ TE, elaborate da BdI congiuntamente con il MEF e la UIF, chiariscono alcuni profili legati alla titolarità effettiva e al Registro dei Titolari Effettivi: profili che avevano sollevato dubbi tra gli operatori del settore, ed in particolare tra i soggetti obbligati, tenuti all’identificazione del titolare effettivo dei loro clienti, e tra gli enti tenuti alla comunicazione al Registro ai sensi del Decreto Antiriciclaggio.

I temi di maggior interesse riguardano:

Identificazione del titolare effettivo in caso di procedure esecutive o concorsuali e qualifica, ai fini dell’adeguata verifica, del soggetto incaricato dall’autorità giudiziaria dell’apertura del rapporto nell’ambito delle procedure esecutive o concorsuali

Le FAQ TE specificano che la titolarità effettiva in tali fattispecie è da individuarsi con riguardo al soggetto sottoposto alla procedura esecutiva o concorsuale, quale “ultimate beneficial owner”: ossia il soggetto nei confronti del quale l’ordinamento prevede lo svolgimento della procedura stessa. Nell’ipotesi di soggetto diverso dalla persona fisica, trovano applicazione i criteri di cui all’articolo 20 del Decreto Antiriciclaggio, prendendo a riferimento l’assetto proprietario al momento dell’avvio della procedura esecutiva o concorsuale. In tale ambito, il professionista delegato in caso di procedura esecutiva immobiliare, il curatore fallimentare e le figure affini, devono essere identificati quali “esecutore”, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. p), del Decreto Antiriciclaggio.

Identificazione in caso di proprietà indiretta in presenza di società controllate nella catena partecipativa

Le FAQ TE ricordano che l’articolo 20, comma 2, del Decreto Antiriciclaggio, ai fini dell’individuazione del titolare effettivo per le società di capitali, indica la soglia di una partecipazione del 25% del capitale sociale, sopra la quale un socio è considerato titolare effettivo della società stessa. Tale soglia rileva sia in caso di proprietà diretta (partecipazione detenuta direttamente da una persona fisica) che indiretta (partecipazione detenuta indirettamente per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona).

Le FAQ TE precisano che per l’ipotesi di proprietà indiretta, per il tramite di società controllate, la soglia del 25% +1 va considerata esclusivamente in relazione al capitale della società cliente, risalendo poi la catena partecipativa per individuare la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, c.c..

Identificazione del titolare effettivo in caso di catena partecipativa con al vertice un ente o una società la cui proprietà o il cui controllo non siano riferibili a una o più persone fisiche

Un importante chiarimento viene fornito in relazione all’identificazione del titolare effettivo nell’ipotesi in caso di catena partecipativa con al vertice un ente o una società la cui proprietà o controllo non siano riferibili a una o più persone fisiche, come ad esempio società ad azionariato diffuso o cooperativa. In tal caso, il regolatore sembra suggerire che sia applicabile il criterio residuale di cui all’art. 20, comma 5, Decreto Antiriciclaggio.

Applicazione del criterio residuale nelle società di capitali

Le FAQ TE chiariscono che in applicazione del criterio residuale di cui all’articolo 20, comma 5, Decreto Antiriciclaggio, il titolare effettivo va individuato nel soggetto titolare di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione (quali, esemplificativamente, il rappresentante legale, gli amministratori esecutivi o i direttori generali della società) non necessariamente in forma cumulativa, ma individuando la persona fisica o le persone fisiche alle quali spetti in concreto il potere generale di gestione della società cliente e il potere di vincolare la stessa verso l’esterno. Per individuare questo soggetto occorrerà pertanto compiere una verifica concreta dello specifico assetto organizzativo di ciascun ente.

In aggiunta a quanto sopra le FAQ TE forniscono altresì chiarimenti in relazione a: (i) l’identificazione del titolare effettivo in caso di cliente che sia una pubblica amministrazione o un ente ecclesiastico, nonché gli obblighi per questi ultimi di comunicare la titolarità effettiva al Registro delle Imprese; (ii) l’ordine gerarchico dei criteri nell’individuazione del titolare effettivo di società di capitali; (iii) l’identificazione del titolare effettivo nelle fondazioni bancarie e in caso di usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali; (iv) le imprese cui si applicano gli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla propria titolarità effettiva; (vi) le ipotesi di difformità tra i dati sulla titolarità effettiva raccolti in sede di adeguata verifica e quelli nel Registro dei Titolari Effettivi.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, non esitate a contattarci.

Emanuela Semino ha contribuito alla stesura della pubblicazione.