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Il d.l. 30 giugno 2021, n. 99 e il blocco dei licenziamenti

Stop al divieto generalizzato e via alla “proroga” fino al 31 dicembre 2021 per chi usa ammortizzatori gratuiti.

Il 30 giugno 2021 è scaduta la proroga generalizzata del blocco dei licenziamenti disposta dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni-bis”) e, dal 1 luglio 2021, è entrata in vigore la pseudo-proroga prevista dall’art. 40 co. 3 dello stesso decreto. Inoltre, il Governo ha approvato il D.L. 30 giugno 2021, n. 99 avente ad oggetto, tra le varie misure, due importanti novità in materia di lavoro.

Le scadenze del blocco dei licenziamenti alla luce del Decreto Sostegni-bis: il 30 giugno 2021, è scaduto, per tutte le imprese, il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo e di licenziamento individuale per motivo oggettivo che era stato inizialmente introdotto dall'articolo 46 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”) e poi ripetutamente prorogato. L’ultimo intervento, infatti, si è avuto con il Decreto Sostegni-bis che ha ribadito come termine ultimo dell’operatività del blocco quello stabilito dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. “Decreto Sostegni”). Dunque, a partire dal 1 luglio 2021, tutte le imprese saranno libere di recedere dai contratti di lavoro previo rispetto delle norme in vigore prima della pandemia.

Tuttavia, sempre il Decreto Sostegni-bis, nonostante lo “sblocco” di cui sopra, ha stabilito che le imprese che faranno ricorso agli strumenti di integrazione salariale di cui agli art. 11 e 21 del D.L. 14 settembre 2015, n.148., in maniera gratuita e quindi senza pagare il contributo addizionale di cui all’articolo 5 del medesimo decreto, non potranno procedere ad avviare licenziamenti collettivi né ad intimare licenziamenti individuali per motivi oggettivi per tutto il periodo di fruizione di tali trattamenti.

Rimane invariato, invece, il termine di operatività del blocco dei licenziamenti, fissato al 31 ottobre 2021, per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione di ASO, CIGD e CISOA, che faranno ricorso alle ulteriori settimane di integrazione salariale gratuita disposte dal Decreto Sostegni e restano confermate, in ogni caso, le  eccezioni al divieto già in vigore, ovvero: (1) cessazione definitiva dell’attività dell’impresa o cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività; (2) accordo collettivo aziendale con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro di quei lavoratori che aderiscano a tale accordo; (3) fallimento senza esercizio provvisorio dell’attività ovvero nel caso di cessazione dell’attività.

Le novità del Decreto legge 30 giugno 2021, n. 99: è stato approvato il D.L. 30 giugno 2021, n. 99 avente ad oggetto una serie di misure finalizzate alla tutela del lavoro, delle imprese e dei consumatori, successivamente pubblicato in G.U. in data 30 giugno 2021 (il “Decreto”).

Tra le principali disposizioni introdotte in materia di lavoro segnaliamo:

CIG gratuita e blocco dei licenziamenti per il settore tessile e della moda: l’art. 4 co. 2, del Decreto in esame stabilisce che i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili (codici ATECO 13, 14, 15)  che, a  decorrere  dalla  data  del  1°  luglio  2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata  in  vigore  della norma,  domanda  di  concessione  del  trattamento ordinario di integrazione salariale gratuito di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima  di  diciassette  settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31  ottobre  2021. Tuttavia, in caso di fruizione del trattamento in questione, resta preclusa fino al 31 ottobre 2021, la possibilità di dare avvio a procedure di licenziamento collettivo e individuale per motivo oggettivo.

CIGS in deroga per le altre imprese: l’articolo 4 co. 8 del Decreto prevede per i datori di lavoro dei settori nei quali decade – a partire dal primo luglio – il divieto di licenziamento, la possibilità, nel caso in cui non possano più ricorrere al trattamento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, di accedervi in deroga per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. Anche in questo caso alla fruizione del trattamento corrisponde il conseguente divieto di licenziamento per motivi economici, fatte salve le eccezioni già in vigore.

Avviso comune tra Governo e parti sociali: da ultimo, evidenziamo che lo scorso 30 giugno 2021, dopo molte ore di confronto, è stato firmato un avviso comune tra Governo e organizzazioni sindacali (CGIL – CISL – UIL) e datoriali (Confindustria, Alleanza delle Cooperative, Confapi). Il documento congiunto ribadisce l’impegno delle parti sociali a raccomandare alle imprese di utilizzare tutti gli ammortizzatori sociali che la legge e il nuovo Decreto del 30 giugno 2021 prevedono in alternativa ai licenziamenti, auspicando una pronta e rapida conclusione della riforma degli ammortizzatori sociali.