Skip to content

Le novità del 2024 in tema di lavoro e previdenza tra Decreto Anticipi e Legge di Bilancio

Come da tradizione, le settimane a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno vedono l’introduzione di una serie di rilevanti misure per imprese e lavoratori. Il 2024 non fa eccezione: qui di seguito una breve sintesi delle principali novità, rilevanti sia sotto il profilo giuslavoristico che previdenziale, ad opera della legge 15 dicembre 2023, n. 191 di conversione del Decreto Anticipi (L. n. 145/2023) e della nuova legge di bilancio (L. n. 213/2023), in vigore dal 1° gennaio 2024

Lavoro agile. Si prevede la proroga, fino al 31 marzo 2024, del diritto dei soggetti fragili e dei lavoratori con figli di età inferiore ai quattordici anni del settore privato a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

Soglia fringe benefits. Limitatamente al periodo d'imposta 2024, si prevede l’innalzamento da 258,23 euro a 1.000 euro, per i lavoratori dipendenti, e a 2.000 euro, per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, del limite d’esenzione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente del valore dei fringe benefits, ossia il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, nonché delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Detassazione dei premi di risultato. È prevista, in relazione al solo anno 2024, la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività.

Taglio del cuneo fiscale per i lavoratori. Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 viene introdotto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico lavoratore per invalidità, vecchiaia e superstiti. Il suddetto esonero è pari al 6% in caso di retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedente l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima e al 7% in caso di retribuzione non eccedente, sempre al netto del rateo di tredicesima, l'importo mensile di 1.923 euro.

Congedo parentale. Per il 2024, i periodi di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità fruiti da lavoratori con figli di età inferiore ai 6 anni e la cui fruizione sia terminata dopo il 31 dicembre 2023, saranno indennizzati all’80% della retribuzione, fino al limite di 2 mesi. Dal 2025, la misura dell’indennità sarà pari all’80% per il primo mese e al 60% per il secondo.

Decontribuzione per le lavoratrici madri. Per i periodi di paga compresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, si prevede un esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fino al diciottesimo anno di età del figlio più piccolo (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico). Lo stesso esonero, in relazione al solo anno 2024, è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di 2 figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, in questo caso fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. L’esonero contributivo compete nel limite massimo di 3.000 euro all’anno riparametrato su base mensile.

Quota 103. Viene confermata la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato (c.d. “Quota 103”) per chi, entro il 31 dicembre 2024, raggiunga un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, ma con alcune penalizzazioni. Per i soli soggetti che maturino i requisiti di accesso nell’anno 2024, il trattamento pensionistico sarà calcolato con il sistema contributivo e non più con il sistema misto. La misura dell'assegno non potrà essere superiore quattro volte il trattamento minimo INPS sino al compimento dell'età di 67 anni in luogo delle cinque volte attuali. Viene inoltre sancito l’aumento della durata della finestra mobile, ossia del tempo di attesa che deve trascorrere tra la maturazione dei requisiti e la percezione del primo rateo pensionistico: rispetto ai precedenti tre mesi, l'attesa sale a sette mesi per i dipendenti privati.

Opzione Donna. È stata confermata, per il 2024, la misura “Opzione Donna”, con un aumento di un anno del requisito anagrafico – da 60 a 61 anni. Nello specifico, possono accedere al trattamento pensionistico anticipato le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, e che risultino essere, alternativamente, disoccupate, aventi una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% o caregivers.

APE sociale. Viene prorogata, per il 2024, la misura dell’APE sociale e contestualmente incrementato il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi. Restano fermi i requisiti di accesso alla prestazione previsti dalla normativa previgente e viene introdotta l’incumulabilità totale della prestazione con i redditi di lavoro dipendente o autonomo ad eccezione del lavoro occasionale entro un massimo di 5.000 euro annui.

Pensioni contributive. Il provvedimento introduce diverse novità in materia di pensione di vecchiaia e anticipata per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (c.d. “contributivi puri”). In particolare:

  • per poter accedere alla pensione di vecchiaia a 67 anni e 20 anni di contributi non è più necessario che l’importo della pensione sia pari ad 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale ma viene introdotto un limite diversificato per accedere alla pensione a 64 anni e 20 anni di contributi. Nello specifico, viene aumentato da 2,8 volte a 3,0 volte l’assegno sociale il requisito di importo della soglia mensile per il pensionamento anticipato salvo si tratti di donne con figli nel quale caso la soglia resta pari a 2,8 volte se c'è solo un figlio e scende a 2,6 volte in presenza di almeno due figli;
  • il trattamento di pensione anticipata verrà corrisposto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto dalla legislazione vigente sino al raggiungimento dei 67 anni;
  • si prevede che il trattamento di pensione anticipata decorrerà trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei complessivi requisiti previsti;
  • il requisito contributivo dei 20 anni verrà legato all’incremento dell’attesa di vita.

Rivalutazione delle pensioni. Vengono modificate le percentuali di indicizzazione degli assegni pensionistici utili per il 2024, riducendo di 10 punti percentuali – dal 32 al 22% – la rivalutazione per le pensioni superiori a 10 volte il trattamento minimo.

Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione. Per i lavoratori che rientrano nel sistema contributivo integrale (c.d. “contributivi puri”), non titolari di pensione, viene prevista, in via sperimentale per il biennio 2024-2025, la possibilità di riscattare i periodi non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo, antecedenti il 1° gennaio 2024 e nella misura massima di 5 anni anche non continuativi.

Per maggiori approfondimenti o chiarimenti non esitate a contattarci.

Articolo redatto con il contributo di Chiara Magliulo, Trainee del dipartimento Employment

Altre competenze pertinenti