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Covid-19 coronavirus: Decreto Sostegni-bis: le nuove misure in materia di lavoro

Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni-bis” o il “Decreto”), avente ad oggetto una serie di misure connesse alla situazione d’emergenza legata al Covid-19 e finalizzate a supportare le imprese e gli operatori economici, è entrato in vigore il 26 maggio 2021.

Le novità del Decreto

Tra le principali disposizioni introdotte in materia di lavoro segnaliamo:

Misure in materia di trattamento di integrazione salariale e di licenziamento: il Decreto ha disposto la possibilità, per i datori di lavoro privati (di cui all’articolo 8 co. 1 del decreto-legge 22 marzo n. 41, convertito in legge con l. 21 maggio 2021 n. 69, il “Decreto Sostegni”) che nel primo semestre dell’anno 2021 abbiano subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre del 2019, di presentare, in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e previa stipula di accordi collettivi aziendali che prevedano la riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori e la salvaguardia dei livelli occupazionali, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del decreto in esame e il 31 dicembre 2021.

In base a tale accordo, la riduzione media oraria non potrà essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, la riduzione massima dell’orario di lavoro non potrà essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo collettivo è stato stipulato. Il trattamento di integrazione salariale riconosciuto ai lavoratori impiegati a orario ridotto sarà pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore non prestate, senza l’applicazione dei limiti di importo previsti dall’articolo 3 comma 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Il testo prevede inoltre che, a decorrere dal primo luglio, i suddetti datori che sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale ai sensi degli art. 11 e 21 del D.L. 14 settembre 2015, n.148, siano esonerati dalla contribuzione addizionale di cui all’art. 5 del medesimo D.L. fino al 31 dicembre 2021. Tuttavia, chi usufruirà di questa misura non potrà dare avvio a procedure di licenziamento collettivo o di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo per tutto il periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, fatti salvi i casi di deroga che erano già in vigore, ovvero: (1) cessazione definitiva dell’attività dell’impresa o cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività; (2) accordo collettivo aziendale con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro di quei lavoratori che aderiscano a tale accordo; (3) fallimento senza esercizio provvisorio dell’attività ovvero nel caso di cessazione dell’attività.

NaSpi: si prevede che, a partire dall’entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis e fino al 31 dicembre venga sospesa l’applicazione della decurtazione dell’indennità NaSpi, in misura del 3%, dal quarto mese di percezione (art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 22/2015).

Introduzione contratto di rioccupazione: si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, volto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro di coloro che sono in stato di disoccupazione. Caratteristica principale e condizione necessaria per l’assunzione attraverso questa tipologia contrattuale è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo.

Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi, alla fine dei quali le parti potranno recedere dal contratto con preavviso, ai sensi dell’art. 2118 c.c.. In caso di mancato recesso, il contratto a tempo indeterminato prosegue come in base alla disciplina ordinaria dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ai datori di lavoro che useranno questa tipologia contrattuale per le assunzioni, sarà riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carco dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di importo di 6000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Questo incentivo dovrà essere restituito, tuttavia se, durante o al termine del periodo di inserimento, il datore di lavoro provvede al licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con il contratto di rioccupazione.

Nuovo ambito di applicazione del contratto di espansione: il Decreto Sostegni-bis estende alle imprese che superano i 100 dipendenti la possibilità di utilizzare il contratto di espansione (normalmente possibile solo per aziende con oltre 1000 dipendenti ma, durante l’emergenza, in precedenza dedicato ad aziende dapprima con più di 500 e, da ultimo, più di 250 dipendenti). Questo strumento, volto a garantire il ricambio occupazionale, consente - previo accordo sindacale - ai lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia, e che abbiano maturato un requisito contributivo minimo di 20 mesi, la possibilità di accedere ad un’indennità mensile proporzionata al trattamento pensionistico maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

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