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Il Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza: un nuovo inizio

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Il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza ha il duplice obiettivo di soddisfare esigenze di certezza del diritto e semplificare le procedure.

Il 15 luglio 2022 entrerà in vigore il Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (il CCI) volto a sostituire la c.d. Legge Fallimentare che, pur subendo significativi aggiornamenti e profonde modifiche nel corso degli anni, ha costituito - sin dal 1942 - il punto di riferimento per chi opera nel settore della crisi di impresa.

Background

Il CCI è il frutto di un lavoro – iniziato nel periodo pre-pandemico – volto all'ammodernamento del quadro normativo in materia concorsuale e pre-concorsuale tramite il recepimento delle istanze provenienti, non solo dal legislatore europeo in punto di armonizzazione della disciplina nei vari Stati Membri, ma anche dagli operatori del settore per un cambio di passo che gli accadimenti endogeni ed esogeni (anche recenti) hanno richiesto e continuano a richiedere anche al nostro Paese.

In particolare, al decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 – portante, in attuazione della legge n. 155 del 2017, la prima versione del CCI – seguivano successivi interventi mirati per accogliere, da un lato, le modifiche al quadro socio-economico travolto dall'evento pandemico, prima, e dalla guerra Russia-Ucraina, poi e, dall'altro lato, gli avanzamenti della normativa comunitaria in materia di crisi di impresa (si pensi all'attuazione della direttiva UE 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva da ultimo con il d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022 e, quindi, appena 30 giorni dal termine ultimo fissato per il recepimento della direttiva stessa).

Peraltro, alcune delle novità previste nella "prima versione" del CCI sono state medio tempore introdotte nella legge fallimentare e quindi hanno già trovato accoglimento nel nostro ordinamento, si pensi – ad esempio – agli accordi di ristrutturazione agevolati (art. 60 CCI e art. 182-novies l.fall.) e agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61 CCI e art. 182-septies l.fall.).

Il Codice della Crisi di Impresa

Il CCI ha un duplice obiettivo: da un lato, soddisfare esigenze di certezza del diritto (che postulano un congruo grado di prevedibilità delle decisioni degli organi giudiziali) e, dall'altro lato, semplificare le procedure per renderle maggiormente efficaci ed efficienti, anche mediante l'introduzione di nuove regole tese a stimolare una gestione quanto più anticipata delle situazioni di crisi.

Tra le numerose (e a volte radicali) novità introdotte dal CCI, è sicuramente opportuno evidenziare:

  • l'obbligo in capo all'imprenditore (sia individuale e collettivo) di dotarsi di adeguati assetti organizzativi e misure per la tempestiva rilevazione della crisi (art. 3 CCI);
  • la procedura di "Composizione Negoziata della Crisi" - già introdotta con il c.d. Decreto Pagni nell'agosto 2021 (cfr. nostra pubblicazione del 15 novembre 2021) [nota: riusciamo a mettere link?] e modificata con il d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022 – volta, di fatto, a sostituire la procedura di allerta e di composizione della crisi prevista nella prima release del CCI (artt. 12 e ss. CCI);
  • l'adozione di un unico modello processale per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale (artt. 40 e ss. CCI);
  • modifiche alle procedure di ristrutturazione di natura stragiudiziale e giudiziale per codificare le migliori prassi sviluppatesi in dottrina e presso le sezioni fallimentari nel corso dell'ultimo decennio;
  • un nuovo strumento per la gestione della crisi e dell'insolvenza quale il "Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione" (art. 64-bis CCI);
  • con particolare riferimento al concordato preventivo, modifiche ai meccanismi di funzionamento della predetta procedura al fine precipuo di salvaguardare il going concern e, quindi, i posti di lavoro (artt. 84 e ss. CCI);
  • una normativa dedicata ai gruppi di imprese per la gestione congiunta della crisi o dell'insolvenza (art. 289 CCI);
  • una disciplina transitoria in forza della quale le procedure di fallimento e i ricorsi di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 15 luglio 2022 continueranno ad essere disciplinati dalla legge fallimentare (art. 390 CCI).

Le predette novità (ma nel complesso l'intero impianto normativo) sono da guardare con favore, considerato l'intento di agevolare la continuità aziendale mediante maggiori e più flessibili strumenti ristrutturativi, ma tanto dipenderà dall'utilizzo che verrà fatto degli strumenti (nuovi e rivisti) a disposizione e dalla capacità dei giudici fallimentari di convergere verso un'applicazione normativa quanto più omogenea che consenta, da un lato, prevedibilità del decorso della procedura e, dall'altro lato, efficienza e celerità della procedura stessa.

Come A&O può essere d'aiuto?

A&O può aiutare i propri clienti ad orientarsi nel nuovo contesto, cogliendo le opportunità che il nuovo framework normativo riconosce a società, creditori ed investitori ma sempre con uno sguardo alla prassi che, per decenni, ha caratterizzato il rapporto con gli organi giudiziali e che, almeno nella prima fase applicativa, dovrà essere tenuta in debita considerazione per strutturare operazioni di successo.

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