Skip to content

Cartolarizzazioni: le novità rilevanti introdotte dal Decreto Milleproroghe

In data 1° marzo 2020 è entrata in vigore la legge di conversione (la Legge) del  decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162 recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi (c.d. Decreto Milleproroghe). La Legge ha introdotto novità normative rilevanti in materia di cartolarizzazioni, con particolare riguardo ai finanziamenti concessi dalle società veicolo ai sensi dell’articolo 1, comma 1-ter, o dell’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 30 aprile 1999 n. 130 (la Legge 130).

Tali novità consentono di ampliare l’utilizzo dello strumento della cartolarizzazione nell’ambito di operazioni di corporate lending (e relative sindacazioni) e di facilitare il finanziamento di attivi non agevolmente cartolarizzabili secondo le modalità tradizionali (quali unlikely-to-pay) nonché le operazioni di trasferimento del rischio di credito.

Le principali modifiche alla Legge 130

1. Regime fallimentare applicabile ai pagamenti dovuti dai soggetti finanziati

Viene estesa anche a tali pagamenti l’esenzione da declaratoria di inefficacia e revocatoria ex articoli 65 e 67 della legge fallimentare precedentemente prevista dall’articolo 4 della Legge 130 solo per i pagamenti dei debitori ceduti.

2. Finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a) della Legge 130

Sono definite le modalità con le quali il soggetto finanziato può destinare beni e diritti al soddisfacimento delle ragioni di credito dei portatori dei titoli.

A tal fine, il soggetto finanziato costituisce un patrimonio destinato mediante apposita delibera contenente l’indicazione di:

  • diritti e beni, anche individuabili in blocco, ricompresi nel patrimonio;
  • soggetti in favore dei quali la destinazione è effettuata (e diritti ad essi attribuiti);
  • modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato, nonché
  • limiti e circostanze in cui il soggetto finanziato può utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato.

Dalla data di iscrizione della delibera nel registro delle imprese, crediti, beni, diritti e rapporti giuridici sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri eventuali patrimoni destinati. Su tale patrimonio non sono pertanto ammesse azioni a tutela dei diritti di creditori diversi da quelli a cui vantaggio il patrimonio è destinato.

Delle obbligazioni nei confronti dei soggetti in favore dei quali la destinazione è effettuata il soggetto finanziato risponde esclusivamente nei limiti di tale patrimonio, salvo che la delibera non disponga diversamente.

In caso di sottoposizione del soggetto finanziato ad una procedura concorsuale o di gestione delle crisi, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e i crediti, beni, diritti e rapporti giuridici ricompresi in tale patrimonio rimangono vincolati al soddisfacimento delle ragioni di credito dei portatori dei titoli. Gli organi della procedura possono trasferire i diritti e i beni compresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività alla società di cartolarizzazione o ad un altro soggetto identificato dalla società di cartolarizzazione stessa.

Nonostante la disciplina sopra descritta appaia esaustiva, è prorogato al 31 dicembre 2020 il termine per l’emanazione di eventuali decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze volti a definire i beni e i diritti che possono essere inclusi nel patrimonio destinato, nonché le relative modalità di destinazione.

3. Altre novità

È infine previsto che:

  • i finanziamenti ex articolo 7, comma 1, lettera a) possono essere concessi anche contestualmente e in aggiunta alle operazioni realizzate con le modalità di cui all’articolo 1, commi 1, 1-bis e 1-ter, della Legge 130, e
  • finanziamenti ex articolo 1, comma 1-ter possono essere erogati anche per il tramite di banche o intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (Testo Unico Bancario), con destinazione dei crediti nascenti da tale erogazione (nonché dei relativi incassi e proventi da escussione o realizzo dei beni posti in qualsiasi modo a garanzia di tali crediti) in favore dei portatori dei titoli.

Entrata in vigore

Come sopra menzionato, la Legge è entrata in vigore in data 1° marzo 2020 a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2020 n. 51, Suppl. Ordinario  n. 10.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti non esitate a contattarci.

 

Altre competenze pertinenti