Il Decreto MEF sul Registro dei Titolari Effettivi
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Il Decreto detta disposizioni in materia di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva di imprese, persone giuridiche private, trust e istituti affini.
In data 9 giugno 2022 entrerà in vigore il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) 11 marzo, n. 55, applicabile alle entità italiane, "Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust" (il Decreto MEF).
Cosa disciplina il Decreto MEF?
Il Decreto MEF detta disposizioni, da attuarsi con modalità esclusivamente telematiche in materia di:
- a. comunicazione, all’ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, dei dati e delle informazioni (acquisiti ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. 231/2007 (Decreto Antiriciclaggio)) sulla titolarità effettiva dei seguenti enti italiani: (i) imprese, (ii) persone giuridiche private, (iii) trust e istituti affini, per la loro iscrizione e conservazione nelle sezioni del Registro delle Imprese;
- b. accesso ai dati ed alle informazioni da parte dei diversi soggetti interessati.
Quali soggetti sono tenuti alla comunicazione?
Sono tenuti alla comunicazione, sotto forma di autodichiarazione:
- a. gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica;
- b. il fondatore o i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private;
- c. il fiduciario di trust o di istituti affini.
Qual è il termine per effettuare la comunicazione?
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto MEF, fissata il 9 giugno 2022, è prevista la pubblicazione del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico (MISE) che certifichi l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sul titolare effettivo.
Le comunicazioni sulla titolarità effettiva dovranno essere effettuate entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento del MISE.
Pertanto, le imprese ed enti giuridici affini avranno circa 4 mesi per individuare il proprio titolare effettivo e comunicarlo al Registro delle Imprese.
Le variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva dovranno essere comunicate entro trenta giorni dall’avvenuta variazione.
I dati e le informazioni dovranno essere confermate annualmente, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione della loro variazione o conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio.
Quando devono effettuare la comunicazione i soggetti costituiti successivamente al provvedimento del MISE?
Entro 30 giorni dalla loro costituzione (i.e. iscrizione nei rispettivi registri).
Qual è l’oggetto della comunicazione?
La comunicazione deve contenere i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo.
Inoltre le imprese devono comunicare:
- a. le partecipazioni al capitale del titolare effettivo;
- b. ovvero le modalità di esercizio del controllo;
- c. ovvero i rispettivi poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente.
Le persone giuridiche private devono comunicare:
- a. la denominazione dell’ente;
- b. la sede legale e, se diversa, quella amministrativa;
- c. l’indirizzo PEC.
Il trust e gli istituti affini devono comunicare:
- a. la rispettiva denominazione;
- b. data, luogo ed estremi dell’atto di costituzione;
I diversi soggetti devono altresì comunicare eventuali circostanze eccezionali che impediscono l’accesso alle relative informazioni sulla titolarità effettiva.
Quali soggetti possono accedere ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva?
- a. Le Autorità del Decreto Antiriciclaggio;
- b. l’Autorità Giudiziaria;
- c. i soggetti obbligati ai sensi del Decreto Antiriciclaggio, previo accreditamento, a supporto degli adempimenti concernenti l'adeguata verifica della clientela;
- d. il pubblico, a determinate condizioni previste dal Decreto Antiriciclaggio e salvo che sussistano circostanze eccezionali che impediscono l’accesso alle relative informazioni sulla titolarità effettiva; in tal caso, la Camera di Commercio territorialmente competente trasmette la richiesta di accesso al controinteressato, che può trasmettere una motivata opposizione. La Camera di Commercio valuta caso per caso se il diniego all'accesso è giustificato e se possa essere escluso in tutto o in parte.
Sono previste sanzioni in caso di difformità dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva?
Qualora i soggetti obbligati ai sensi del Decreto Antiriciclaggio notino delle difformità tra quanto dichiarato dalle imprese e gli accertamenti dagli stessi effettuati nell’ambito dell’attività di adeguata verifica, le segnalano tempestivamente alla Camera di Commercio territorialmente competente; è garantito l’anonimato dei soggetti obbligati segnalanti.
La Camera di Commercio territorialmente competente provvede all’accertamento e alla contestazione della violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all’irrogazione della relativa sanzione amministrativa.