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Green pass: obbligo delle certificazioni verdi negli ambienti di lavoro

Le misure sull’obbligo di possesso di Certificazione Verde Covid-19 per i lavoratori del settore pubblico e privato in vigore dal 15 ottobre 2021.

15 ottobre 2021 entra in vigore, per i lavoratori del settore pubblico e privato, l’obbligo di possesso ed esibizione della Certificazione Verde Covid-19 (o green pass) per poter accedere ai luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa, previsto dal D.L. n. 127 del 21 settembre 2021, pubblicato nella G.U. n. 226 del 21 settembre 2021.

Dopo il chiarimento di cui all’articolo 3 del D.L. n. 139 dell’8 ottobre 2021 circa l’obbligo, per i lavoratori del settore pubblico e privato, di fornire in anticipo la comunicazione di mancato possesso del green pass, su richiesta del datore di lavoro motivata da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato due nuovi decreti volti a chiarire ulteriormente le modalità di svolgimento dei controlli in materia di green pass.

Il primo dei due decreti adotta le linee guida sui controlli per le pubbliche amministrazioni e il secondo, invece, modificando il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"», detta le disposizioni generali ed attuative degli obblighi introdotti con il D.L. n. 127 del 2021, valide sia nel settore pubblico che privato.

Di seguito, le principali novità circa le modalità di verifica del green pass nel settore privato:

Gli strumenti di verifica: il nuovo comma 10 dell’articolo 13 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, prevede che, ai fini della verifica del possesso del green pass da parte dei lavoratori, le aziende potranno utilizzare specifiche funzionalità che consentiranno una verifica automatizzata e quotidiana delle certificazioni. Le due modalità previste per il settore privato, sono:

  • l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
  • l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC, per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti.

Si specifica che, nel caso in cui, all’esito delle verifiche effettuate secondo le nuove modalità appena menzionate, l’interessato non risulti in possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, lo stesso abbia diritto di richiedere che la verifica della propria certificazione verde COVID-19 sia nuovamente effettuata al momento dell’accesso al luogo di lavoro mediante l’applicazione mobile VerificaC19.

Inoltre, nel caso in cui il soggetto sottoposto alla verifica, pur essendo in possesso dei presupposti di legge richiesti per il rilascio della certificazione, ne sia sprovvisto al momento della verifica, ad esempio in caso di rilascio non ancora effettuato o di aggiornamento del certificato, il lavoratore potrà accedere ai locali aziendali esibendo documenti cartacei o digitali che attestino la sussistenza delle condizioni necessarie per il rilascio del green pass.

Il trattamento dei dati: il nuovo comma 7 dell’articolo 15 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 prevede che i soggetti preposti alle verifiche debbano essere individuati quali titolari del trattamento dei dati dei soggetti controllati e che il personale interessato dal processo di verifica sia prontamente informato dal datore di lavoro, attraverso una specifica informativa, circa il trattamento dei dati.

In più, nel caso in cui le verifiche vengano effettuate tramite lo strumento del QR code, il nuovo comma 13 dell’articolo 13 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 sancisce l’esplicito divieto di conservare il codice a barre bidimensionale delle Certificazioni verdi COVID-19 sottoposte a verifica, nonché di estrarre, consultare, registrare o comunque trattare, per finalità ulteriori rispetto a quelle di verifica, le informazioni rilevate dalla lettura dei QR code e le informazioni fornite in esito ai controlli.

Seppur non esaustivi, questi ultimi chiarimenti risultano particolarmente utili per i datori di lavoro al fine di rispettare l’obbligo di cui al co.5 dell’articolo 9-septies del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, introdotto dal D.L. n.127 del 21 settembre 2021, ossia, la definizione, attraverso la redazione di linee interne ad hoc, delle modalità operative per l’organizzazione dei controlli da eseguire in azienda, evitando così di conseguenza l’irrogazione della sanzione amministrativa compresa tra i 400e i 1000 euro di cui all’articolo 9-septies co. 9 del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021.

Ricordiamo infine che, come previsto dal comma 6 dell’articolo 9-septies del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, introdotto dal D.L. n.127 del 21 settembre 2021, dal 15 ottobre 2021, i lavoratori che non possiedano il green pass o ne risultino privi al momento dell’accesso nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati e, pur in assenza di conseguenza disciplinari e conservazione del posto di lavoro, sin dal primo giorno di assenza, non sarà corrisposto loro lo stipendio né qualsiasi altro tipo di emolumento comunque denominato; mentre per i lavoratori che saranno sorpresi sul luogo di lavoro pur essendo privi della certificazione verde Covid-19, scatterà la sanzione amministrativa di cui al comma 9 dell’articolo 9-septies del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, ossia il pagamento di una somma di denaro compresa tra i 600 e i 1500 Euro.