Green pass: le misure del Governo
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Le novità sull’estensione e l’impiego delle certificazioni verdi Covid-19 negli ambienti di lavoro pubblici, privati e negli uffici giudiziari.
Il 16 settembre 2021, ad un giorno di distanza dall’approvazione della legge di conversione del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021, il Consiglio dei Ministri ha varato un nuovo decreto (il “Decreto”), avente ad oggetto una serie di misure volte ad estendere e disciplinare l’impiego delle certificazioni verdi Covid-19 nell’ambito degli ambienti di lavoro pubblici, privati e negli uffici giudiziari. Tra le principali novità, segnaliamo:
Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 nel settore pubblico:
Il Decreto in esame ha stabilito che, a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato d’emergenza), al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, il personale della pubblica amministrazione e degli organi di rilievo costituzionale, nonché i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nel settore pubblico, anche sulla base di contratti esterni, e fatta eccezione solo per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, saranno obbligati a possedere e esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 per poter accedere ai luoghi di svolgimento dell’attività lavorativa.
Saranno i datori di lavoro a verificare l’effettivo possesso della certificazione, dovendo delineare le modalità operative per l’organizzazione dei controlli e prevedendo prioritariamente, ove possibile, che le verifiche siano effettuate al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi imposti.
Dal punto di vista sanzionatorio, si prevede che la comunicazione del mancato possesso della certificazione o l’esserne privi al momento dell’accesso nel luogo di lavoro integrino la fattispecie di assenza ingiustificata. Tale condizione si protrarrà per una durata di cinque giorni, alla scadenza dei quali, scatterà la sospensione del rapporto di lavoro fino alla presentazione della certificazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2021. La sospensione non comporta conseguenze disciplinari e non fa venir meno il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma determina la non corresponsione della retribuzione o altro compenso o emolumento comunque denominato. Invece, in caso di accesso ai luoghi di lavoro da parte dei lavoratori nonostante il mancato possesso della certificazione obbligatoria, scatterà una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa tra i 600 a 1500 euro.
In più, sono previste sanzioni anche nei confronti dei datori di lavoro nel caso in cui non effettuino le verifiche obbligatorie o omettano di predisporre le modalità operative per l’organizzazione dei controlli; nel dettaglio, tali violazioni saranno punite con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa tra i 400 e i 1000 euro.
Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 nel settore privato:
Il Decreto prevede che, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque svolga un’attività lavorativa o di formazione o di volontariato nel settore privato, anche sulla base di contratti esterni e fatta eccezione solo per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, debba possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui si svolge l’attività lavorativa.
Anche in questo caso sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto degli obblighi imposti e a dover definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità organizzative secondo cui si svolgeranno i controlli, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali verifiche siano effettuate al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.
Il panorama sanzionatorio previsto per il settore privato differisce da quello vigente nel settore pubblico; infatti, in ambito privato, nel caso in cui i lavoratori comunichino di non possedere la certificazione o ne risultino privi al momento dell’accesso nei luoghi di lavoro, saranno immediatamente sospesi dalla prestazione lavorativa fino alla presentazione della certificazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2021. La sospensione non avrà conseguenze disciplinari e non farà venir meno il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, tuttavia determinerà la non corresponsione della retribuzione o altro compenso o emolumento comunque denominato durante tutto il periodo di sospensione. Inoltre, nel settore privato, per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno dalla mancata presentazione della certificazione, è prevista la possibilità per il datore di lavoro di sospendere il lavoratore per un periodo corrispondente alla durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e in ogni caso per un periodo non superiore a 10 giorni e non oltre il termine del 31 dicembre 2021. L’accesso agli ambienti di lavoro privati da parte del lavoratore privo della certificazione è punito, anche in questo settore, con una sanzione amministrativa compresa tra i 600 e 1500 euro.
Anche nel settore privato sono previste sanzioni per il datore di lavoro che ometta di effettuare i controlli obbligatori o di delineare le modalità operative per la loro organizzazione; nel dettaglio, tale condotta sarà punita con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da 400 a 1000 euro.
Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 negli uffici giudiziari:
Il testo del nuovo provvedimento impone, sempre a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie, nonché per i magistrati onorari, l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde al fine di accedere agli uffici giudiziari.
L’assenza dall’ufficio dovuta al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione al momento dell’accesso nell’ufficio giudiziario verrà considerata assenza ingiustificata mentre l’accesso in violazione degli obblighi imposti integrerà l’ipotesi di illecito disciplinare e sarà punito con le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti. Nel caso in cui invece sia il magistrato onorario ad accedere agli uffici giudiziari in assenza di certificazione, è prevista la sospensione dall’incarico fino al momento di esibizione della certificazione e, qualora questa non venisse esibita nell’arco di 30 giorni, la revoca dell’incarico.
Nell’ambito degli uffici giudiziari, il controllo del rispetto degli obblighi imposti dal nuovo Decreto, sarà devoluto ai responsabili della sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria e in caso di accesso negli uffici in violazione degli obblighi sanciti o di mancato controllo del rispetto degli obblighi saranno applicate le stesse sanzioni amministrative previste per il settore pubblico.