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Obbligo vaccinale, super green pass sui luoghi di lavoro e lavoro agile

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In data 8 gennaio 2022 è entrato in vigore il decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1 avente ad oggetto una serie di misure volte a fronteggiare l’emergenza Covid-19 in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

Tra le principali novità, segnaliamo:

Estensione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2: il testo in esame impone, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 15 giugno 2022, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, l’obbligo vaccinale ai cittadini italiani e di altri stati membri dell’Unione Europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

Tuttavia il provvedimento dispone la non sussistenza dell’obbligo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 e il differimento della vaccinazione, alla prima data utile, in caso di infezione da SARS-CoV-2.

In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui sopra, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a 100 euro per ciascuno dei seguenti casi:

  1. soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  2. soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
  3. soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Estensione del c.d. “Super Green Pass” sui luoghi di lavoro: il nuovo articolo 4-quiquies, introdotto dal decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2022, prevede che, a decorrere dal 15 febbraio 2022, tutti i lavoratori ai quali si applichi l'obbligo vaccinale sopra indicato, indipendentemente dal settore in cui operano e dalla tipologia di attività che svolgono, dovranno possedere e saranno tenuti ad esibire, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, il c.d. “Super Green Pass” ossia la certificazione che attesti l’avvenuta vaccinazione o guarigione, non essendo più sufficiente, per poter espletare il proprio lavoro, il tampone molecolare o antigenico.

Saranno i datori di lavoro ad occuparsi delle verifiche delle certificazioni e coloro che non possiederanno il super green pass o ne risulteranno privi al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, dal 15 febbraio, verranno considerati assenti ingiustificati. Tale condizione non comporterà conseguenze disciplinari e resterà salvo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022; tuttavia, durante i giorni di assenza ingiustificata, non verrà corrisposta la retribuzione o altro compenso o emolumento, comunque denominati.

In più, nelle imprese, i lavoratori privi di green pass, dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, potranno essere sospesi per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, e per un periodo comunque non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

La sanzione amministrativa a carico dei lavoratori, in caso di accesso ai luoghi di svolgimento della prestazione nonostante il mancato possesso della certificazione rafforzata, è stata fissata nel pagamento di una somma di denaro compresa tra i 600 e i 1.500 euro mentre al personale delegato al controllo, in caso di mancato adempimento dei propri doveri, sarà comminata una multa compresa tra i 400 a 1.000 euro.

Infine, in materia di lavoro agile, è opportuno segnalare la Circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avente l’obiettivo di sensibilizzare le amministrazioni pubbliche ed i datori di lavoro privati al fine di utilizzare tutti gli strumenti di flessibilità che le relative discipline di settore già consentono.

Nel dettaglio, per le imprese private viene specificato che, in virtù della proroga stabilita dal decreto-legge del 24 dicembre 2021 n. 221, “la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali” tra azienda e singolo dipendente e, in generale, si raccomanda, in maniera esplicita, il ricorso al lavoro agile “per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza” sottolineando la necessità, da parte del datore di lavoro, di "garantire adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività”.

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