Cartolarizzazioni - Cessioni del credito - NPL: la Cassazione riconosce il "valore di circolazione del credito" e la sua risarcibilità
09 luglio 2020
Con una recente sentenza (15 giugno 2020, n. 11583), la Corte di Cassazione ha affermato, per la prima volta, l’esistenza di un autonomo “valore di circolazione del credito”, cioè un valore al quale un determinato credito, alla luce di determinate caratteristiche (scadenza, solvibilità del creditore, garanzie prestate, ecc.) può essere ceduto sul mercato. La Corte ha anche stabilito il diritto del cessionario al risarcimento del danno, nei confronti del cedente del credito, per illegittima diminuzione di questo valore di circolazione.
I fatti
Nel 2009, una banca ha ceduto ad una società uno stock di crediti verso terzi. Tali crediti erano garantiti da tre ipoteche immobiliari. Tuttavia, al momento dell’annotazione di surroga a margine delle ipoteche, è emerso che due delle garanzie erano state cancellate nel 2001 e nel 2003 all’esito di una precedente espropriazione forzata sugli immobili ipotecati avviata dallo stesso istituto di credito.
La società cessionaria ha adito il Tribunale di Brescia, proponendo nei confronti della banca cedente l’azione di dolo incidente e, in subordine, la domanda di risarcimento del danno per inadempimento. La cessionaria non ha invece domandato la risoluzione del contratto di cessione dei crediti e la conseguente retrocessione dei crediti stessi. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno accertato la responsabilità della banca, condannandola al risarcimento del danno.
Successivamente, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla banca e confermato la condanna dello stesso istituto di credito. La Corte ha però colto l’occasione per fornire alcuni interessanti chiarimenti emettendo una pronuncia “nell’interesse della legge”.
I principi innovative e alcune considerazioni
Il Giudice di legittimità ha infatti affermato che l’inadempimento del cedente all’obbligazione di cedere un credito assistito da determinate garanzie “è suscettibile di determinare al cessionario un danno autonomo”, diverso da quello causato dall’inadempimento – omesso o tardivo pagamento – del debitore ceduto. Più precisamente, la Corte sottolinea che il credito ha un “valore di circolazione” che dipende non solo dal suo importo nominale ma anche dal grado di solvibilità del debitore e dei suoi garanti o dalle sue garanzie reali, come pure dal tempo necessario per riscuoterlo.
Queste le principali conseguenze pratiche:
- il cedente che ha trasferito un credito sfornito delle garanzie promesse può essere chiamato in giudizio dal cessionario prima dell’escussione del debitore ceduto – dunque senza necessità di attendere l’esito della procedura esecutiva per verificare l’effettiva sussistenza di un danno – poiché tale inadempimento è immediatamente causativo di un danno attuale al valore di circolazione;
- il criterio di liquidazione del danno è equitativo: il danno dovrà essere parametrato alla misura in cui la prevedibile minor somma riscossa (per mancanza delle garanzie promesse) in caso di insolvenza ha ridotto il valore di circolazione del credito. Quindi: se il debitore è probabilmente adempiente o, comunque, ampiamente patrimonializzato, il danno da riduzione del valore di circolazione sarà minimo; viceversa, se è altamente probabile che il debitore sia inadempiente (quando la posizione è stata girata “a sofferenza”, per esempio) ed egli non ha beni, la perdita del valore di circolazione del credito è quasi pari al suo valore nominale;
- tuttavia, questo criterio “prospettico” non si applica quando il cessionario, avviando l’esecuzione contro il debitore ceduto, sia rimasto parzialmente soddisfatto: l’ammontare del danno risarcibile sarà pari alla minore somma tra la parte del credito rimasta insoddisfatta e l’importo ulteriore che il creditore avrebbe potuto ottenere con l’esecuzione se avesse potuto espropriare il bene oggetto dell’ipoteca mancante; e
- è irrilevante che la cessione sia avvenuta senza garanzia della solvibilità del debitore (pro soluto) posto che l’inadempimento riguarda l’esistenza delle garanzie e non l’esistenza del credito.
I principi affermati sembrano dunque destinati ad avere forte impatto, vista anche la novità della questione trattata e l’assenza di precedenti. In particolare la pronuncia potrebbe influire, tra l’altro, sulla selezione dei portafogli di crediti ceduti nelle operazioni di cartolarizzazione e sulla negoziazione delle operazioni stesse, oltre che sulla gestione del contenzioso tra cedente e cessionario. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, quanto affermato in sentenza potrebbe infatti rafforzare la posizione del cessionario.