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Corporate investigations, uno strumento per contrastare le attività lesive nei confronti delle aziende

Livio Bossotto e Claudio Chiarella sono intervenuti come relatori al webinar organizzato da Anima Confindustria dal titolo “Contrastare le frodi e l’infedeltà aziendale: nuovi strumenti investigativi”.

Nel corso del webinar organizzato da Anima, Federazione delle associazioni nazionali dell'industria meccanica varia e affine aderente a Confindustria, Livio Bossotto, partner e responsabile del team Employment e Data Protection, e Claudio Chiarella, senior associate, hanno presentato i profili giuslavoristici connessi all'investigazione partendo dai limiti al controllo dei dipendenti, con un approfondimento sull’utilizzo dei report investigativi come mezzi di prova nel giudizio del lavoro e le procedure disciplinari nei confronti dei dipendenti.

Il seminario organizzato da Anima Confindustria ha visto una grande partecipazione. Potete darci un quadro delle corporate investigations?

LIVIO: Non ci sorprende che il seminario abbia raccolto molte adesioni, in quanto le questioni affrontate sono di indubbio interesse e attualità. Parliamo di una materia relativamente nuova, almeno per il nostro Paese, di cui ormai ci stiamo occupando assiduamente.

Entrando nel vivo del vostro intervento, quali sono i limiti al controllo del dipendente da parte dell’azienda?

LIVIO: Il potere di controllo del datore di lavoro è elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato ed è strumentale all’esercizio del potere disciplinare. Il limite al potere di controllo del datore di controllo è nella tutela della libertà e dignità del lavoratore protetti nel Titolo I dello Statuto del Lavoratore. Tutto ciò che viene fatto, inoltre, deve rientrare nei limiti posti dallo Statuto e rimanere nell’ambito del contratto collettivo. Il datore di lavoro non può controllare l’attività lavorativa del dipendente, ma può ricorrere all’agenzia investigativa in caso di illeciti sospetti o conclamati.

Quando l’azienda ricorre alle agenzie investigative?

LIVIO: Per la nostra esperienza avviene quasi sempre in occasione di particolari circostanze, dalla violazione del divieto di concorrenza, nel senso di violazione del diritto di esclusiva, per accertamento della malattia e per situazioni di abuso dei permessi ex l.104/92. Ci sono molte sentenze che hanno autorizzato il ricorso ad agenzie investigative in questi ambiti.

Telecamere occulte e sistemi di controllo a distanza, quando il datore di lavoro può usare questi strumenti?

LIVIO: Il datore di lavoro può farvi ricorso secondo certi limiti e circostanze, mai per controllo diretto dell’attività del dipendente, ma per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza sul lavoro e per tutelare il patrimonio aziendale. Per quanto riguarda strumenti quali posta elettronica e internet le Corti adottano un case by case approach volto ad accertare, con riguardo alle circostanze concrete, il corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali rispetto alle imprescindibili tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore.

Quando si possono usare le evidenze delle investigazioni per dimostrare gli illeciti?

CLAUDIO: La possibilità di introdurre i report investigativi come mezzi di prova in un processo è subordinata al fatto che l’acquisizione sia avvenuta nel rispetto della normativa di riferimento. Qualora questo requisito non sia rispettato la prova è inutilizzabile. Allo stesso modo, se i controlli in sede di investigazione risultano essere eccessivi non possono essere utilizzati.

Quando vengono evidenziati degli illeciti da parte del lavoratore, quale procedura disciplinare può essere adottata?

CLAUDIO: Il datore di lavoro può fare ricorso a sanzioni conservative fino al licenziamento disciplinare in rispetto dell’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori procedendo con una valutazione che tenga conto di proporzionalità, circostanze oggettive, circostanze soggettive e valutazione della recidiva.

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