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Covid-19 coronavirus: Il “Decreto Ristori”: proroga delle misure su licenziamenti e trattamenti salariali in Italia

In data 28 ottobre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. “Decreto Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137) in materia di misure urgenti connesse alla situazione di emergenza causata da COVID-19 ed in particolare finalizzate al sostegno economico di quelle attività imprenditoriali che sono state fermate del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.

Tra le principali misure introdotte da tale normativa, evidenziamo:

Proroga del divieto di licenziamento: Il “Decreto Ristori” proroga, sino al 31 gennaio 2021, il divieto di avvio di nuove procedure di licenziamenti collettivi, nonché di licenziamento per giustificato motivo oggettivo già introdotto dal “Decreto Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) e prorogato dal “Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) e, per ultimo, dal “Decreto Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104), che era previsto sino al 31 dicembre 2020. Il “Decreto Ristori” fa nuovamente riferimento alle eccezioni al divieto dei licenziamenti, già disciplinate nel “Decreto Agosto”:

  1. i licenziamenti dovuti alla cessazione definitiva dell’attività imprenditoriale, conseguenti alla messa in liquidazione della società;
  2. i licenziamenti nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale incentivanti la risoluzione del rapporto di lavoro di quei lavoratori che aderiscano a tale accordo;
  3. i licenziamenti intimati in caso di fallimento senza esercizio provvisorio dell’attività ovvero nel caso di cessazione dell’attività.

Trattamenti di integrazione salariale COVID-19: similmente a quanto già previsto nei summenzionati decreti legge, il “Decreto Ristori” prevede la possibilità per i datori di lavoro di richiedere la cassa integrazione con causale COVID-19 per un periodo massimo di sei settimane, tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Tale trattamento di integrazione salariale viene riconosciuto ai datori di lavoro che abbiamo già usufruito dei trattamenti riconducibili a COVID-19 di nove settimane previsti dal “Decreto Agosto”, nonché a quei datori soggetti a limitazione e chiusura delle attività per opera del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020. I datori di lavoro interessati dovranno versare un contributo addizionale, pari al:

  1. 9% della retribuzione globale dovuta al lavoratore per le ore di lavoro in cui non abbia operato durante la limitazione dell’attività lavorativa, nel caso in cui la riduzione del fatturato 2020 sia inferiore al venti per cento rispetto al 2019;
  2. 18% della retribuzione globale dovuta al lavoratore per le ore di lavoro in cui non abbia operato durante la limitazione dell’attività lavorativa, nel caso in cui non vi sia stata alcuna riduzione del fatturato per il datore di lavoro.

Tale contributo addizionale non viene imposto in capo ai datori di lavoro con perdita di fatturato pari o superiore al 20% rispetto al 2019, dai datori che abbiano avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro soggetti a limitazione dell’esercizio dell’attività economica da parte del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020.

Esoneri contributivi: Viene anche rinnovata – per ulteriori quattro settimane – la possibilità per i datori di lavoro (con l’esclusione di quelli agricoli) di essere esenzionati dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con fruibilità fino al 31 gennaio 2021, nel caso in cui non facciano ricorso alla cassa integrazione ordinaria prevista dal “Decreto Ristori” e nei limiti del trattamento di integrazione salariale usufruito nel giugno 2020.

Misure per attività colpite dalle nuove restrizioni: Da ultimo, il “Decreto Ristori” prevede la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria per la competenza del mese di novembre 2020 in capo ai datori di lavoro con sede operativa in Italia che svolgano una delle attività colpite dalle recenti misure restrittive del D.P.C.M. del 24 Ottobre 2020 in vigore fino al 24 novembre 2020, come, ad esempio, gli imprenditori che svolgono attività di ristorazione, gestione di stadi, piscine, palestre e alberghi. Il pagamento di tali contributi ad opera del datore di lavoro dovrà essere effettuato, senza sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021. In alternativa, è possibile richiedere la rateizzazione del pagamento in quattro rate mensili, con la prima rata da pagare entro il 16 marzo 2021.

A tal riguardo, si evidenzia che, dopo aver approvato le suddette misure, lo scorso venerdì 30 ottobre, il Governo ha annunciato che le misure concernenti il divieto di licenziamento nonché quelle di trattamento salariale Covid-19 – ad oggi in essere sino alla fine di gennaio 2021 - verranno verosimilmente ulteriormente prorogate sino al 21 marzo 2021, per essere in linea con le previsioni della situazione pandemica.

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